Art. 9
Funzioni istituzionali di carattere generale
1. Le funzioni di carattere generale di cui agli articoli 5, comma 4, lettera a), e 6, comma 3, lettera a), comprendono:
a) gli investimenti di pertinenza degli Enti destinatari, compresi la manutenzione, il completamento, il miglioramento ed il ripristino dei propri beni patrimoniali e demaniali;
b) i servizi di assistenza sociale, esercitati in forma diretta o consortile;
c) i servizi di trasporto scolastico;
d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere b) e c) non possono comunque superare il 30 per cento delle assegnazioni complessivamente destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 10
Ripartizione dei fondi
2. La ripartizione dei fondi assegnati alle Province con il precedente articolo 5, comma 4, è effettuata per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.
3. I fondi assegnati ai Comuni con il precedente articolo 6, comma 3, vengono ripartiti per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro - capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore, mentre la residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.
4. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo con il precedente articolo 7, comma 2, viene effettuata in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.
5. La ripartizione dei fondi assegnati ai Comuni di supporto comprensoriale con il precedente articolo 7, comma 3, viene effettuata tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.
7. La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
8. L' estensione territoriale dei Comuni viene desunta dalle indicazioni del 12 censimento generale della popolazione - 25 ottobre 1981 - contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall' Istituto centrale di statistica nell' anno 1983 e denominata: << Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni >> - Volume II - Tomo I - Fascicoli provinciali nn. 30, 31, 32 e 93.
Art. 11
Modalità di impiego delle assegnazioni
1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane iscrivono nel proprio bilancio le somme loro assegnate ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8. All' uopo devono essere istituiti apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, più capitoli di spesa, distinti - in conformità a quanto indicato dai sopracitati articoli 5, 6, 7 e 8 - secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi.
Art. 13
Modalità di erogazione dell' assegnazione
1. Alla erogazione degli importi assegnati con il Titolo I della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi del Direttore regionale degli Enti locali.