Art. 36
(Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
legge regionale 22/1987 e dell'articolo 5 della legge
regionale 57/1991)
Art. 37
(Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai
sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 31 della legge
regionale 22/1987, dell'articolo 5 della legge regionale
57/1991, e dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto
1984, n. 39 e successive modifiche)
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della
legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'
articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell'
articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'
articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.
Art. 38
(Partecipazione al capitale sociale di una società per
azioni per il rilancio dell'aeroporto << Duca Amedeo
d'Aosta >> di Gorizia)
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell'aeroporto << Duca Amedeo D'Aosta >> di Gorizia.
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo D'Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 100, L. R. 2/2006
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera nn), L. R. 10/2012 . Delle partecipazioni della Regione alla società è autorizzata la cessione gratuita ai Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2012. Sino alla conclusione della procedura e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle relative disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.
Art. 39
(Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999 una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un'attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l'attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta.
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 111, L. R. 1/2003
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 64, L. R. 22/2010
4Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 65, L. R. 22/2010
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2010