1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
area di cava: area autorizzata corrispondente al luogo fisico in cui si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927
;
b) area di cava dismessa: porzione del territorio interessata da una pregressa attività estrattiva in cui, in assenza della garanzia fideiussoria, non è stato effettuato il riassetto ambientale dei luoghi;
c) area di cava a valenza storica: sito estrattivo risalente a più di cento anni fa, contenente testimonianze dell'attività di coltivazione sulle pareti di cava degne di tutela e avente strumenti di lavoro d'epoca a testimonianza delle antiche tecnologie di sfruttamento;
d) attività di ricerca: insieme delle operazioni, soggette a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, necessarie all'individuazione del giacimento delle sostanze minerali di seconda categoria, all'identificazione delle sue caratteristiche fisiche e merceologiche e all'esecuzione dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi;
e) attività estrattiva: attività economica consistente nell'insieme delle operazioni di coltivazione e dei conseguenti interventi di riassetto ambientale dei luoghi realizzata sulla base di un progetto;
f)
coltivazione: attività che comprende le operazioni propedeutiche allo scavo, lo scavo e il primo trattamento delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al
regio decreto 1443/1927
;
g) edifici funzionali all'attività estrattiva: edifici temporanei a servizio degli addetti e dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature adibiti all'attività estrattiva;
h) materiale litoide grossolano disseminato in superficie: ciottoli rocciosi affioranti dal terreno, di diametro superiore a 60 millimetri, il cui asporto avvenga senza attività di scavo;
i) primo trattamento: attività finalizzata ai lavori di vagliatura, di lavaggio, di essicazione e di riduzione volumetrica, nonché le operazioni di caricamento dai piazzali del materiale estratto;
j)
progetto dell'attività estrattiva: rappresentazione descrittiva e grafica delle fasi di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo come delineato dall'
articolo 8, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), e soggetta a provvedimento di autorizzazione da parte della Regione;
k)
riassetto ambientale dei luoghi: intervento di sistemazione dell'area di cava che prevede:
1) la modellazione del terreno atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
2) la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area di cava, in rapporto con la situazione circostante, attuata mediante il raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto di terra non inquinata, seguito da semina o da piantagione di specie vegetali;
3) gli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi della durata di tre anni, necessari a garantire il perfetto attecchimento dell'impianto costituiti da irrigazioni di soccorso, sfalci e risarcimenti, nonché da circoscritte risistemazioni delle scarpate dell'area di cava;
4) il mantenimento degli elementi caratterizzanti le aree di cava a valenza storica di cui alla lettera c).