Art. 3
Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.
Note:
1Parole sostituite al quarto comma da art. 5, primo comma, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, primo comma, L. R. 32/1985
3Sesto comma sostituito da art. 248, comma 1, L. R. 7/1988
4Parole soppresse al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 44/1988
5Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 44/1988
6Sesto comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 8/2000
7Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2Parole sostituite al quinto comma da art. 38, comma 1, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 8
I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio nonché le specifiche competenze e responsabilità, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previa informativa con le rappresentanze sindacali.
Al coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio, spetta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9.
Note:
1Parole soppresse al quinto comma da art. 1, primo comma, L. R. 81/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 253, comma 2, L. R. 7/1988
3Primo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Secondo comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Quarto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6Sesto comma abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7Parole sostituite al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8Parole aggiunte al terzo comma da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Parole sostituite al quinto comma da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 49/1984