LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia
Art. 167
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole: <<, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione>> sono soppresse.

Art. 168
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo la parola <<avvalendosi>> sono inserite le seguenti: <<della collaborazione>> e la parola <<attua>> è sostituita dalla seguente: <<promuove>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.>>;

c)
al comma 2 le parole <<elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici>> sono sostituite dalle seguenti: <<elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione>>;

d)
al comma 3 dopo le parole <<Il personale di polizia locale impiegato>> sono inserite le seguenti: <<, previo assenso del medesimo,>> e alla fine sono aggiunte le parole: <<, ferma restando la dipendenza dall'ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali>>;

e) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);>>;

2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;>>;

3)
alla lettera c) le parole: <<, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione>> sono soppresse;

4)
la lettera d) è abrogata;

5)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.>>;

f)
al comma 5 le parole <<entro il 31 gennaio>> e le parole <<e in unica soluzione>> sono soppresse;

g)
il comma 6 è abrogato.

Art. 169
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 5/2021)
Art. 170
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 29 della legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, San Sebastiano.>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 maggio di ogni anno. Qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, la manifestazione regionale è organizzata il primo venerdì successivo, non festivo.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I Corpi e i Servizi di polizia locale della Regione possono celebrare la ricorrenza del patrono della polizia locale, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno, presso i rispettivi territori.>>.

Art. 171
 (Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti già concessi nell'annualità 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 31 dicembre 2024.
Art. 172
 (Rendicontazioni fondo sicurezza anno 2019)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti concessi nell'annualità 2019, in attuazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres..
Art. 173
 (Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti già concessi nell'annualità 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.
Art. 174
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2022)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre previsti dal comma 2 scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.>>.

Art. 175
 (Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
1.
Alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 38 avente ad oggetto: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'esistente scuola primaria "G. Galilei" di Mossa al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e confort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio ubicato in via XXIV Maggio con destinazione ad uso polifunzionale al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 176
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 48 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2023 dopo le parole <<Pontebba per>> sono aggiunte le seguenti: <<l'acquisto e per>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 177
 (Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.
2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 178
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 18/2016)
1.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole <<personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico>> sono aggiunte le seguenti: <<o da altre amministrazioni pubbliche>>.

Art. 179
 (Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)
1. Gli organi collegiali di garanzia e l'Osservatorio regionale antimafia operanti presso il Consiglio regionale sono autorizzati a prevedere nel proprio regolamento di funzionamento la possibilità di effettuare, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le sedute in modalità telematica come definita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2020.
Art. 180
 (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.