Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia
Art. 171
(Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)
Art. 173
(Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti già concessi nell'annualità 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.
Art. 175
(Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
1.
Alla tabella Q riferita all'
articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 38 avente ad oggetto: <<
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'esistente scuola primaria "G. Galilei" di Mossa al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e confort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>> è sostituito dal seguente: <<
Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio ubicato in via XXIV Maggio con destinazione ad uso polifunzionale al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>>.
2. Per la finalità di cui all'
articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 176
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)
2. Per la finalità di cui all'
articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 177
(Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.
2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 179
(Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)
Art. 180
(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. Per le finalità di cui all'
articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.