1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28;
b) gli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44;
c) il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62;
d) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66;
e) l' articolo 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
f) l' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4;
g) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;
h) l' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25;
i) l' articolo 11 della legge regionale 27 novembre 1986, n. 48.