LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 152
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2019)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione all'interno della Casa della Comunità avviene secondo Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 153
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
1.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, il Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, può destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del Fondo sanitario regionale di parte corrente assegnato alle Aziende sanitarie territoriali.>>.

Art. 154
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)
1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<annuali di cui ai commi 10 e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>;

b)
al comma 10 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

c)
al comma 11 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

d)
al comma 13 le parole <<100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici>>;

e)
la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:
<<a) strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno;>>;

f)
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
<<22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.
22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.>>.

Art. 155
 (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 26/2015)
1.
Al comma 11 quater dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015 le parole <<dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter>> sono sostituite dalle seguenti: <<a conclusione degli interventi di investimento>>.

Art. 156
 (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 26/2015)
1.
Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015 è sostituito dal seguente:
<<5. La Giunta regionale definisce gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso sulla base del primo, secondo e terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

Art. 157
 (Ammissibilità delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)
1. Nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, di competenza della Direzione centrale competente in materia di enti del Terzo settore, il regolamento, il bando o l'avviso possono prevedere, determinandone le condizioni, l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 158
 (Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è abrogato con decorrenza 1 gennaio 2025.

Art. 159
 (Interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016)
1. In via di interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole: <<trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale>> sono da intendersi riferite al solo trattamento economico annuo lordo del direttore generale con esclusione dal computo dell'eventuale ulteriore quota integrativa di quest'ultimo.
Art. 160
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

b)
alla lettera e bis) dopo le parole <<regionale all'ambiente>> sono aggiunte le seguenti: <<e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute>>.

Art. 161
 (Inserimento dell'articolo 10 bis della legge regionale 22/2001)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 22/2001 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto)
1. La "Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale può essere dato riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

Art. 162
 (Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)
1. Al fine di consentire il compiuto riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione di nuovi servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, sino al 31 dicembre 2024.
2. Il comma 1 non si applica alle domande di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, nonché alle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione presentate per strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla medesima data, beneficiarie di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per la loro costruzione, la loro ristrutturazione o il loro ampliamento.
Art. 163
 (Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 164
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
Art. 165
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), dopo le parole <<avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.

Art. 166
 (Modifiche alla legge regionale 20/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.