LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VII
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 129
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13/2004)
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 130
 (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990).
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 131
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1.
Il comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese, gli stessi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 132
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole <<, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>> sono sostituite dalle seguenti: <<, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis",>>.

Art. 133
 (Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale 27/2017)
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono abrogati.

Art. 134
 (Termine di rendicontazione contributi relativi a progetti di offerta formativa)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi per l'anno scolastico 2022/2023 a valere sul Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", approvato con decreto 22 maggio 2021, n. 5003/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2024.
Art. 135
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29/2007)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è inserito il seguente:
<<1 ter. Ai fini della rendicontazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 136
 (Proroga dei termini di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica)
1. Per l'anno 2024 l'iscrizione delle scuole non statali di musica all'Elenco previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), avviene entro il 30 aprile 2024.
2. Per l'anno 2024 le domande di contributo per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate e le domande per il finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, previste rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 15 della legge regionale 19/2022, sono presentate entro il 31 maggio 2024. I relativi bandi sono emanati entro il 10 maggio 2024.
Art. 137
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 20 le parole <<al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'1 gennaio 2023>>;

b)
al comma 85 le parole <<accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<accordato da banche e da enti di previdenza>> e dopo le parole <<prima casa di abitazione>> sono inserite le seguenti: <<in Friuli Venezia Giulia>>;

c)
al comma 86 le parole <<Sono beneficiari i nuclei famigliari in possesso della>> sono sostituite dalle seguenti: <<È beneficiario il titolare di>>; dopo le parole <<in corso di validità e>> la parola <<di>> è sostituita dalla seguente: <<con>>; dopo le parole <<ISEE in corso di validità e che>> le parole <<si impegnino>> sono sostituite dalle seguenti: <<si impegna>>;

d)
al comma 88 le parole: <<in fase di prima applicazione>> sono soppresse;

e)
al comma 90 la parola <<massimo>> è soppressa; dopo le parole <<le condizioni per l'ottenimento,>> sono aggiunte le seguenti: <<le modalità di erogazione,>>; dopo le parole <<stabilito dal comma 86>> sono inserite le seguenti: <<e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione>>.

Art. 138
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2021)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.>>.

Art. 139
 (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<ai giovani>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle giovani coppie>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<un contributo>> è inserita la seguente: <<massimo>>;

c)
al comma 2 dopo la parola <<beneficiarie>> sono aggiunte le seguenti: <<della misura>> e dopo la parola <<prestito>> sono inserite le seguenti: <<e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio>>;

d)
al comma 3 le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e c)>> e al termine del periodo è aggiunto il seguente: <<; in tal caso il regolamento regionale di cui al comma 4 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2>>.

Art. 140
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)
1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue:
a)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ".>>.

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 141
 (Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)
1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:
a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;
b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;
c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa;
d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 142
 (Interventi nel campo dell'housing universitario)
1.
Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro il mese di aprile 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di luglio 2024>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 144
 (Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)
1. La scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1392 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 534, è fissata al 31 dicembre 2025.
Art. 145
 (Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)
1. Al fine di rafforzare le misure di supporto alle famiglie e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'azione finalizzata all'abbattimento rette asili nido, Programma specifico n. 30/23, (Misure di sostegno alle famiglie anche in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2024/2025), con risorse a valere sulla programmazione 2021/2027 del Fondo Sociale Europeo Plus ed in coerenza con la Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2023, in relazione all'annualità 2024.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 146
 (Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzato l'aumento del finanziamento alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 147
 (Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)
1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'esercizio delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il diritto allo studio è autorizzato l'aumento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione all'ARDIS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 148
 (Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAzZA e GOL)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAzZa e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
5. Ciascuna ATI può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 149
 (Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.
2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità di cui comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 150
 (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)
1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).
2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.
3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 11 milioni di euro suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 151
 (Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)
1. Le spese sostenute a valere sul Bando per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), approvato con decreto 8 febbraio 2023, n. 4834/GRFVG, possono essere rendicontate fino al termine del 31 luglio 2024.