LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo VI
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 107
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura>> sono inserite le seguenti: <<, oppure individuati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali>>.

Art. 108
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 109
 (Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> è aggiunta la parola <<inclusive,>>;

b)
alla lettera a) del comma 2 le parole: <<fino al 100 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse;

c)
all'alinea del comma 3 le parole: <<, entro il 30 ottobre di ogni anno,>> sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.>>;

e)
il comma 7 è abrogato.

Art. 110
 (Domanda di contributo per campionati mondiali di softball 2024)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) presenta al Servizio competente in materia di sport l'istanza di contributo per l'anno 2024, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, entro il 31 maggio 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 111
 (Conferma di contributi per manifestazioni sportive 2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 giugno 2024, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
3. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di conferma, il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
Art. 112
 (Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)
1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Art. 113
 (Utilizzo fondi 2022 per Comitato organizzatore Eyof 2023)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europea possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2024 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.
Art. 114
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/2019)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.>>.

Art. 115
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/2019)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<di ogni anno, con riferimento alle annualità successive,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'anno precedente a quello di riferimento,>>;

b)
il periodo: <<Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.>> è soppresso.

Art. 116
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2019)
1. All'articolo 7 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<di gestione ordinaria>> e <<comma 3, lettera a),>> sono soppresse;

b)
il comma 3 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 117
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2019)
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2019, le parole <<Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 118
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2019)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2019 le parole <<previste dalla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dall'articolo 7>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 119
 (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016)
1.
L'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 bis
 (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC):
a) valorizza la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e lo sviluppo della sua produzione;
b) promuove l'apprendimento delle tecniche di lavorazione del merletto attraverso percorsi specifici, per la realizzazione dei quali, con risorse proprie, può anche avvalersi dei soggetti di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres. (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)), con le modalità dallo stesso disciplinate;
c) segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche specialistiche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
d) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
e) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG" e del motivo grafico "Fiandra a tre paia";
f) può porre in essere attività di tipo commerciale purché in forma non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 120
 (Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 entro il 30 giugno 2024.
Art. 121
 (Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Maniago, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692 e del decreto n. 57518/GRFVG del 28 novembre 2023, per un intervento sul campo sportivo comunale denominato "Bertoli".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Maniago presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 692/2023.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare e convertire il contributo per l'intervento da realizzarsi sul campo sportivo "Bertoli" e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
4. Al contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 692/2023.
Art. 122
 (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)
1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è fissato al 30 giugno 2024.
Art. 123
 (Conferma del contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nel 2023 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo di Udine, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, per l'acquisto di attrezzature specializzate a favore di persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2024, istanza di conferma.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo.
Art. 124
 (Contributi per i costi di gestione degli impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2024, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un contributo finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione, diretti e indiretti, di impianti sportivi al chiuso, a esclusione degli impianti natatori, all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura fissa pari a 360.000 euro per i Comuni proprietari di due o più impianti sportivi come definiti al comma 1 e di 120.000 euro per i Comuni proprietari di un impianto sportivo come definito al comma 1.
3. Per le finalità del comma 1 il Comune, entro il 31 maggio 2024, presenta domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata della seguente documentazione:
a) elenco degli impianti sportivi oggetto della domanda con descrizione del campionato di cui al comma 1 e dati tecnici relativi all'impianto;
b) elenco dei soggetti utilizzatori degli impianti;
c) preventivo dei costi di gestione e delle eventuali entrate derivanti dal loro utilizzo, con riferimento all'anno 2024.
4. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 3 e la coerenza con le finalità di cui al comma 1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 550.000 euro all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 150.000 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 125
 (Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)
1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.
3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.
5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 126
 (Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 127
 (Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 delcapo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 128
 (Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di 9.000 euro.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.
4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.