LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo V
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 98
 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)
1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Art. 99
 (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)
1.
Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 ter
 (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)
1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>.

Art. 100
 (Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)
1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposita convenzione con Anas S.p.A..
2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<lettere a), b), c), d), e) e f)>> sono inserite le seguenti: <<, ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie>>.

Art. 103
 (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) la cifra <<20>> è sostituita dalla seguente: <<10>>;

b)
alla lettera b) la cifra <<50>> è sostituita dalla seguente: <<20>>;

c)
alla lettera c) la cifra <<100>> è sostituita dalla seguente: <<40>>.

Art. 104
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;>>.

Art. 105
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è sostituito dal seguente:
<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.>>.

Art. 106
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)
1.
Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), le parole <<S = 9 e S = 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 del presente articolo le parole «comma 1» devono leggersi correttamente come «primo comma»