<<Art. 44 bis
(Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.
4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
5.
Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'
articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6
(Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente.
6.
In attuazione del comma 4, il termine dell'1 luglio 2014 previsto dall'articolo 4, comma 1.1, della
legge regionale 9 marzo 2012, n. 3
(Norme urgenti in materia di autonomie locali), è differito all'1 gennaio 2015.
Art. 44 ter
(Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.
3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.>>.