LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo IV
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 63
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico), è abrogato.

Art. 64
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 40 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è sostituito dal seguente:
<<40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, dello stesso decreto).
Art. 65
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera s bis) dopo le parole << 10 MW >> sono aggiunte le seguenti: << , ovunque ubicati >>;

b)
dopo la lettera s bis) è inserita la seguente:
<<s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;>>.

Art. 66
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2010)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.>>.

Art. 67
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2016)
1.
Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto previsto dal comma 30 ter della medesima legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 68
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 34/2017)
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.

Art. 69
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 34/2017)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017 è inserito il seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:
a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.>>.

Art. 70
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 34/2017)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere h), i), j), k) ed l) sono abrogate;

b)
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
<<m bis) Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.>>.

Art. 71
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 34/2017)
1.
Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017 le parole <<triennale>> e <<medesima>> sono soppresse.

Art. 72
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 34/2017)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attività, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.>>.

Art. 73
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 34/2017)
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 74
 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 34/2017)
1.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 75
 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 34/2017)
1. All'articolo 26 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie compresi le modalità e i termini per la loro prestazione, la durata delle stesse, nonché le condizioni per l'accettazione e lo svincolo delle medesime, da parte della Regione.
2 ter. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti è definito lo schema-tipo recante i contenuti obbligatori delle garanzie finanziarie.>>;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Sono tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie volte ad assicurare la corretta gestione e chiusura degli impianti e delle attività, in conformità alla normativa in materia ambientale, al regolamento regionale di cui al comma 2 bis, altresì:
a) i soggetti autorizzati alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle campagne di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;
b) i soggetti operanti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 76
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 34/2017)
1. All'articolo 29 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Referente tecnico per la gestione dell'impianto>>;

b)
al comma 1 le parole <<un tecnico responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<un referente tecnico per la>>;

c)
al comma 2 le parole <<Il responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<Un referente tecnico per la>>.

Art. 77
 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 34/2017)
Art. 78
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni), nonché il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni).
3. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera b), della legge regionale 34/2017, come modificato dall'articolo 75, che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui all'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.
Art. 79
 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

Art. 80
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.>>.

Art. 81
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)
1.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>.

Art. 82
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 bis dopo le parole <<rifiuti urbani>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la riduzione dell'incidenza sulla tariffa dei costi di gestione al verificarsi di eventi eccezionali e a beneficio esclusivo dell'utenza>>;

b)
dopo la lettera f) del comma 7 è inserita la seguente:
<<f bis) alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA;>>.

Art. 83
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5/2016 le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Art. 84
 (Norme finanziarie in materia di ambiente)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 27, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è autorizzata la spesa di 5.340.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), è autorizzata la spesa complessiva di 4.505.000 euro, suddivisa in ragione di 3.975.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 275.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 85
 (Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo", il finanziamento di 150.000 euro concesso con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2636/AMB del 2 dicembre 2016 al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per la "Progettazione definitiva del consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento" e confermato per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo" con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2826/AMB del 6 giugno 2022.
Art. 86
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 29 le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

b)
alla lettera b) del comma 29 dopo le parole <<alla costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e progettazione>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 29 è aggiunta la seguente:
<<b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all'importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;

d)
al comma 30 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 87
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole <<4 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 stelle>> e le parole <<5 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<uguale o superiore a 4 stelle>>;

b)
alla lettera a) del comma 12 le parole <<per le polveri sottili>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.>>;

d)
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale l'attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 16 bis, della legge regionale 14/2023, come inserito dal comma 1, lettera d), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 88
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006>>.

Art. 89
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)
1.
Al comma 36 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola <<vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale 26/2020, è autorizzata la spesa complessiva di 18.000 euro, in ragione di 6.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 90
 (Concessione di beni silvo-pastorali)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3, lettera k), e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta regionale.>>.

Art. 92
 (Modifiche alla legge regionale 16/2009)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Principi e finalità)
1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.
2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.>>;

b)
dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)
1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>;

c)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Parere di compatibilità geologica)
1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:
a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;
b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.
2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:
a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.
3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:
a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;
d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
f) le ulteriori normative di settore.
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.
6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.
7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.>>;

d)
gli articoli 15 e 17 sono abrogati.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 8, come sostituito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 16/2009, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024, di 50.000 euro per l'anno 2025 e di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 93
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 3 dell'articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:
<<e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b)
la lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:
<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.>>;

c)
dopo l'articolo 63 septies è inserito il seguente:
<<Art. 63 octies
 (Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)
1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.

Art. 94
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), il periodo <<Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.>> è soppresso.

Art. 95
 (Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)
1. Ai fini dell'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione dei monitoraggi relativi alle attività di bonifica dei bacini di sedimentazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di complessivi 24.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 96
 (Realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.
2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).
3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;
1.2) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
3) aree di notevole interesse culturale individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;
7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;
b) tutela dell'ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
c) tutela delle attività agricole:
1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;
2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.
4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati altresì:
a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;
c) la tipologia di impianto;
d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
e) la potenza complessiva dell'impianto;
f) le soluzioni progettuali proposte;
g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.
5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.
6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrovoltaico e agrovoltaico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva la localizzazione dell'impianto:
a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.
7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
Art. 97
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<degli interventi di cui al comma 52>> sono aggiunte le seguenti: <<e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune>>.