Art. 5
(Ruolo di Insiel Spa)
1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione e fornitura di beni e servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'
articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 , e in conformità all'
articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).
1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera d), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera d), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
(Partecipazioni a Insiel Spa)
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
Art. 9
(Disciplinare di servizio)
1. I rapporti tra la Regione e Insiel SpA sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.
2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA, i criteri e le modalità di periodica informativa alla Regione.
3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.
4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.
5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'articolo 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 10, comma 15, L. R. 5/2013
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera e), numero 1), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 3 abrogato da art. 11, comma 11, lettera e), numero 2), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 11, lettera e), numero 3), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 4 sostituito da art. 11, comma 11, lettera e), numero 4), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 9 bis
1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
2. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni di cui al comma 1, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, e dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 11, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.