LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 42
 (Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)
1. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui sono concessi i contributi di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), si considerano ammissibili, per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento di coperture realizzate in amianto o fibrocemento diverse da quelle su cui viene posizionato l'impianto fotovoltaico. In tal caso, almeno metà della superficie dei pannelli deve essere posizionata su coperture in amianto o fibrocemento e la superficie delle coperture che viene ammessa a contributo corrisponde alla superficie complessiva dei pannelli fotovoltaici maggiorata del 20 per cento.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 43
 (Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 160, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e alla gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'istruttoria delle domande di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), e della deliberazione della Giunta regionale 160/2024, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
a) i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2006, entro quindici giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
b) i contributi sono concessi dal Servizio competente entro quindici giorni dal parere della Commissione di cui alla lettera a);
c) i contributi sono concessi ai soggetti erogatori dei servizi nella misura massima di 35.000 euro.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 44
 (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)
1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge medesima, è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres..
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 45
 (Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024 le associazioni degli allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
Art. 46
 (Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)
1. Le domande per i contributi di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), presentate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2023 e il 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 063/Pres., recante il regolamento di attuazione delle legge medesima, possono essere riproposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 47
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 53/1981)
1.
Alla fine della lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono aggiunte le seguenti parole: <<, previa richiesta e superamento di un corso di formazione i cui criteri minimi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 48
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)
1. All'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)>>;

b)
al comma 2 le parole: <<Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.>>;

d)
al comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4 bis>> e le parole: <<Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC))>> sono soppresse.

Art. 51
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2008)
1.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è sostituita dalla seguente:
<<d) all'erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l'attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l'importo complessivo della spesa sostenuta.>>.

Art. 52
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25/2017)
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 53
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 6/2019)
1. All'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

b)
al comma 8 le parole <<secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti>>.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

c)
al comma 39 le parole <<, nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

d)
al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

e)
il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>;

f)
la lettera e) del comma 72 è sostituita dalla seguente:
<<e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

g)
al comma 75 le parole <<secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del>> e la parola <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

h)
all'alinea del comma 76 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa e>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 2, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 55
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 200.000 euro, nel rispetto delle previsioni stabilite, a seconda della tipologia della spesa, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.>>;

b)
il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.>>;

c)
al comma 53 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

d)
la lettera d) del comma 54 è sostituita dalla seguente:
<<d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 56
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> e la parola: <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

b)
al comma 36 le parole <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.>>;

c)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 57
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 68 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 104 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 58
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2007)
1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti>> sono soppresse;

b)
il comma 1 bis è abrogato.

Art. 59
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 le parole <<all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)>>.

Art. 60
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 93 è inserito il seguente:
<<93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.>>;

b)
al comma 94 le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c)
dopo il comma 96 è inserito il seguente:
<<96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.>>.

Art. 61
 (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 3) della lettera d) è abrogato;

b)
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
e ter) da 2.000 euro a 7.800 euro in caso di:
1) esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40, comma 1 in violazione del differimento prescritto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a);
2) mancata esecuzione del recupero della fauna ittica prescritto ai sensi dell'articolo 40 comma 2, lettera b).>>.

Art. 62
 (Disposizioni in materia finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2027 dell'importo di 60.000 euro dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e dell'importo di 70.000 euro dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.