Art. 7
(Ricognizione e delimitazione di aree carsiche e acquiferi carsici)
1. La struttura regionale competente in materia di geologia approva i criteri per l'individuazione delle aree carsiche, dei relativi acquiferi carsici, delle zone sorgentifere, delle aree di ricarica dell'acquifero carsico e provvede alla loro successiva individuazione con proprio decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, trasmesso ai Comuni interessati che ne danno pubblicità nelle forme idonee.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione individua all'interno delle aree carsiche le seguenti aree:
a) aree soggette a infiltrazione diffusa, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili, eventualmente coperte da depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale;
b) aree soggette a infiltrazione concentrata, ovvero porzioni di territorio caratterizzate dall'affioramento di rocce carsificabili denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o asciutte;
c) zone sorgentifere, ovvero zone in cui sono ubicate le sorgenti del sistema carsico, nelle quali emerge una parte della risorsa idrica; le sorgenti possono essere costituite anche da grotte sature d'acqua.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione acquisisce le informazioni di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, ambientale e paesaggistico, che comprendono anche l'andamento degli acquiferi carsici presenti nell'area, qualora indagati, il relativo grado di vulnerabilità e le aree di ricarica limitrofe non carsiche.
4. I dati delle aree carsiche costituiscono strato informativo del Sistema Informativo Territoriale geologico (SITGeo).
Art. 8
(Disposizioni per la tutela di aree carsiche e acquiferi carsici)
2. La Regione può promuovere interventi per accordi e collaborazioni anche sovranazionali e sovraregionali per lo studio e la gestione ottimale di aree vaste carsiche.
3.
Ai fini della tutela delle aree carsiche e dei relativi acquiferi non è consentita la realizzazione di:
a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree carsiche soggette a infiltrazione concentrata e nelle zone sorgentifere;