LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dell'articolo 6 le parole: <<B e C>> sono soppresse;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 62 le parole: <<B e C>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 14
 (Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2024 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 21 ottobre 2023, n. 48472/GRFVG, per le quali, per approfondimenti istruttori, non è stato adottato un provvedimento di concessione e non risultano soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2023.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 15
 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)
1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 la parola <<ottanta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.

Art. 16
 (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6/2019)
1.
Il comma 9 dell'articolo 46 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), è abrogato.

Art. 17
 (Conferma contributo a PromoTurismoFVG)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 11 aprile 2023, n. 16072/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), come modificato con decreto 6 novembre 2023, n. 50769/GRFVG, per le spese da sostenere nell'anno 2024 relative a iniziative di attuazione, in collaborazione con i Comuni interessati, del progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia".

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
Art. 18
 (Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), con i decreti della Posizione organizzativa "gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" 27 aprile 2023, n. 18988/GRFVG, e 28 novembre 2023, n. 57263, per le spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dell'attività formativa già programmata, da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 30 giugno 2024.
2. Per le spese da sostenersi dall'1 luglio al 31 dicembre 2024, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci è autorizzato a presentare istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, della legge regionale 2/2002, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine di cui al comma 2 del citato articolo 159.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4/1999)
1.
Il comma 71 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è sostituito dal seguente:
<<71. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.>>.

Art. 21
 (Modifica all'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono aggiunte le seguenti parole: <<La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.>>.

Art. 22
 (Modifica all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 69 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 23
 (Modifica all'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016 le parole <<in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 24
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
1.
Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 25
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)
1.
Al comma 45 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 26
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
1.
Al comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 27
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2019)
1. All'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole <<in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

b)
al comma 30 dopo le parole <<cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<, anche in vista del Giubileo 2025>>.

Art. 28
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), le parole <<di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 29
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<si applica la disciplina concernente il rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 30
 (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2021 le parole <<del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 31
 (Modifica all'articolo 80 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 32
 (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 3/2021 le parole <<di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)
1.
Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 34
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<in armonia con i principi generali>> sono inserite le seguenti: <<e dell'Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e alla tutela dei lavoratori>>;

b)
alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<di qualità>>;

c)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.

Art. 36
 (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021)
Art. 37
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Gelato artigianale di qualità)>>;

b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.>>;

e)
il comma 5 è abrogato.

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 4 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>;

b)
al comma 1 le parole <<, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle gelaterie di qualità>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.>>;

d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:
a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) le "gelaterie di qualità", ossia le l'imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari).>>.

Art. 39
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2021 la parola: <<regionale>> è soppressa.

Art. 40
 (Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")
1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" e nel territorio del Comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 41
 (Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.