Capo II
Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 3/2015)
1.
Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dell'articolo 6 le parole: <<
B e C>> sono soppresse;
b)
al comma 1 bis dell'articolo 62 le parole: <<
B e C>> sono soppresse.
2. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 62 della
legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 14
(Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2024 per le finalità di cui all'
articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 21 ottobre 2023, n. 48472/GRFVG, per le quali, per approfondimenti istruttori, non è stato adottato un provvedimento di concessione e non risultano soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2023.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 15
(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)
1.
All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 la parola <<
ottanta>> è sostituita dalla seguente: <<
sessanta>>;
b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.
Art. 16
(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6/2019)
Art. 17
(Conferma contributo a PromoTurismoFVG)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 11 aprile 2023, n. 16072/GRFVG, ai sensi dell'
articolo 2, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), come modificato con decreto 6 novembre 2023, n. 50769/GRFVG, per le spese da sostenere nell'anno 2024 relative a iniziative di attuazione, in collaborazione con i Comuni interessati, del progetto denominato "
L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia".
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
Art. 18
(Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, i contributi concessi, ai sensi dell'
articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), con i decreti della Posizione organizzativa "gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" 27 aprile 2023, n. 18988/GRFVG, e 28 novembre 2023, n. 57263, per le spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dell'attività formativa già programmata, da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 30 giugno 2024.
2. Per le spese da sostenersi dall'1 luglio al 31 dicembre 2024, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci è autorizzato a presentare istanza di contributo, ai sensi dell'
articolo 159, comma 1, della legge regionale 2/2002, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine di cui al comma 2 del citato articolo 159.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 19
(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)
Art. 20
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4/1999)
Art. 21
(Modifica all'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<
Disciplina organica del turismo>>), sono aggiunte le seguenti parole: <<
La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.>>.
Art. 22
(Modifica all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016)
Art. 23
(Modifica all'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016)
Art. 24
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
Art. 25
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)
Art. 26
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
Art. 27
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2019)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 30 dopo le parole <<
cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<
, anche in vista del Giubileo 2025>>.
Art. 28
(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2021)
Art. 29
(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2021)
Art. 30
(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 3/2021)
Art. 31
(Modifica all'articolo 80 della legge regionale 3/2021)
Art. 32
(Modifica all'articolo 84 della legge regionale 3/2021)
Art. 33
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)
Art. 34
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13/2022)
Art. 35
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2021)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
in armonia con i principi generali>> sono inserite le seguenti: <<
e dell'Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e alla tutela dei lavoratori>>;
b)
alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<
produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<
di qualità>>;
c)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.
Art. 36
(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021)
Art. 37
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)
1.
All'articolo 3 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<
(Gelato artigianale di qualità)>>;
b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;
c)
il comma 3 è abrogato;
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
e)
il comma 5 è abrogato.
Art. 38
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1.
All'articolo 4 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<
(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>;
b)
al comma 1 le parole <<
, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e delle gelaterie di qualità>>;
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.>>;
d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) le "gelaterie di qualità", ossia le l'imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari).>>.
Art. 39
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2021)
Art. 40
(Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")
1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'
articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" e nel territorio del Comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'
articolo 33 della legge regionale 3/2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 41
(Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.