LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo XII
 Disposizioni intersettoriali e contabili
Art. 212
 (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta conservazione della documentazione cartacea, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di gestione e scarto dei documenti contenuti negli archivi di deposito dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).>>.

Art. 213
 (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 52
 (Dilazioni e rateazioni)
1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.
3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.
4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.
5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.
7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.
9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.
10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.>>.

Art. 214
 (Disposizioni intersettoriali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri sostenuti dal personale regionale che non abbia potuto giovarsi della tutela legale preventiva per la difesa nel procedimento penale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 151, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), qualora il procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, sia stato promosso in relazione a fatti o atti direttamente connessi e conseguenti all'adempimento di un dovere a cui il dipendente non poteva sottrarsi e, per la natura dei reati contestati, non sussista un conflitto di interessi ex ante con l'Ente.
2. Per le finalità dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 215
 (Richiami al regolamento (UE) "de minimis" nella normativa regionale)
1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ogni rinvio, nella normativa regionale, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", si intende effettuato al regolamento (UE) "de minimis" generale vigente tempo per tempo.
2. Nel periodo transitorio decorrente dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 resta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale, di continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Art. 216
 (Servizi di traduzione e interpretariato)
1. Per la finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali), e al fine di assicurare la cura dei servizi di traduzione e interpretariato della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche in relazione allo svolgimento del G7 Istruzione previsto a Trieste dal 27 al 29 giugno 2024, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 217
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole: <<a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.>>.

2. Gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
3. Fino alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.
Art. 218
 (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)
1.
Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole <<prima dell'esecuzione del contratto.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nei casi di somma urgenza l'impegno di spesa è assunto entro trenta giorni dalla ricezione da parte della stazione appaltante della perizia giustificativa delle prestazioni richieste.>>.

Art. 219
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità di cui al comma 1, riga 1 della Tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1, riga 2 della Tabella A è autorizzata la spesa di 61.639,46 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui al comma 1, riga 3 della Tabella A è autorizzata la spesa di 3.470,90 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Per le finalità di cui al comma 1, riga 4, della Tabella A è autorizzata la spesa di 2.856,10 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 220
 (Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 26/2020)
1. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori per garantire l'utilizzo degli edifici contenenti plessi scolastici paritari entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendiconto, nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, anche la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa, nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro, a vantaggio dei soggetti privati ammessi al finanziamento con decreto 12 novembre 2021, n. 4726/TERINF di approvazione della graduatoria e successivi decreti di scorrimento 23 maggio 2022, n. 2699/GRFVG e 5 settembre 2022, n. 11785/GRFVG, consentendo agli stessi di operare in deroga alle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 13, comma 2, del Bando approvato con decreto 15 giugno 2021, n. 2680/TERINF.