LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Capo XI
 Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 209
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2019)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:
<<2 bis. La SOR assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalità di cui al comma 3.>>.

2.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2019 le parole <<allerta e>> sono soppresse.

Art. 210
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 64/1986)
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.>>.

Art. 211
 (Altre disposizioni in materia di Protezione civile)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), è autorizzata la spesa complessiva di 1.757.200 euro per le annualità dal 2027 al 2034, suddivisa in ragione di 525.200 euro per l'anno 2027, di 356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e di 41.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.