LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 181
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<è consentita>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale)>>.

Art. 182
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)
1.
Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17/2009 dopo le parole <<o della salvaguardia ambientale>> sono aggiunte le seguenti: <<e le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, finalizzate allo svolgimento di riprese cinematografiche o assimilabili>>.

Art. 183
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)
1.
Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento regionale è disciplinata la determinazione dei canoni relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, avente validità quinquennale. Alle concessioni in vigore il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base della variazione degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.>>.

2.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<1 quater. I canoni demaniali determinati con il regolamento di cui al comma 1 sono aggiornati ogni anno sulla sola base della variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del Direttore centrale della struttura competente in materia di demanio.>>.

Art. 184
 (Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)
1. Con riferimento alla strada SR80UD, limitatamente al tratto ricadente all'interno del perimetro del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), le funzioni in materia di viabilità di competenza dell'EDR di Udine e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dal COSEF medesimo.
2. Alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 provvede il COSEF con risorse proprie.
Art. 185
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), la parola: <<disponibile>> è soppressa.

Art. 186
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 le parole <<con relativa>> sono sostitute dalla seguente: <<previa>> e dopo le parole <<indennità di occupazione>> sono inserite le seguenti: <<da calcolare secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0181/Pres.>>.

Art. 187
 (Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Trattativa privata diretta con un unico contraente)
1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:
a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
b) fondi interclusi o con un unico confinante;
c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.>>.

Art. 188
 (Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Beni immobili in zone svantaggiate)
1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.>>.

Art. 189
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) le parole <<cinquemila euro>> sono sostituite dalle seguenti <<cui all'articolo 9 bis, comma 2>>;

b)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).>>.

Art. 190
 (Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<concessione>> sono aggiunte le seguenti: <<con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l'assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L'attribuzione di immobili per finalità proprie dell'ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola <<cinquemila>> è sostituita dalla seguente: <<quindicimila>>.

3.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

4.
Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<strumentali>> è inserita la seguente: <<controllati>>.

Art. 191
 (Modifiche all'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971)
1. All'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Disciplina applicabile ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>;

b)
al comma 1 le parole <<del presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<della presente legge>> e le parole <<agli enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>.

Art. 192
 (Inserimento del capo II quater della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo il capo II ter della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Capo II quater
 Utilizzo di beni immobili di terzi
Art. 9 quater
 (Utilizzo di beni immobili di terzi)
1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.>>.

Art. 193
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisizione dei contratti pubblici>>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 le parole <<di beni e servizi>> e le parole <<di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli acquisti>>.

Art. 194
 (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>.

Art. 195
 (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di beni e servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.

2.
Al comma 1 quater dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<dell'oggetto del servizio o della fornitura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'acquisto>>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<sulla base di un regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo la vigente disciplina>>.

Art. 196
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 26/2014)
1.
La rubrica dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione triennale>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 le parole <<Piano biennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano triennale>>.

Art. 197
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014 le parole <<il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 198
 (Modifica all'articolo 49 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014 le parole <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 199
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15/2022)
1. All'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico la proprietà degli immobili che costituiscono il tratto del torrente Vertoibizza limitrofo all'ex Ospedale di Gorizia.>>;

b)
al comma 39 dopo le parole <<degli immobili>> sono inserite le seguenti: <<di cui ai commi 38 e 38 bis>>.

Art. 200
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2011)
1. All'articolo 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.>>;

b)
al comma 5, ultimo periodo, le parole <<e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 201
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2011 le parole: <<secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4,>> sono soppresse.

Art. 202
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2011 le parole: <<approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 203
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 3/2011)
Art. 204
 (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 3/2011 le parole <<che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 205
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 3/2011)
1. All'articolo 29 della legge regionale 3/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.>>;

b)
il comma 5 è abrogato.

Art. 206
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è inserito il seguente:
<<3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.>>.

Art. 207
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2011 le parole: <<, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 208
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)
1. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).>>;

b)
il comma 2 è abrogato.