LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)
1. All'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f bis) del comma 4 dopo le parole <<alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo>>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la parola <<autorizzata>> sono inserite le seguenti: <<alla costituzione di società dalla stessa controllate strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché>>;

2)
dopo le parole <<rami di azienda.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società è approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 2
 (Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002)
1. All'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 3
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2004)
1. All'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b)
dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
<<17 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
17 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 4
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2006)
1. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 ter le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 5 ter è inserito il seguente:
<<5 quater. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)
1.
Al comma 8 dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006 dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacoltura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006)
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006 le parole <<e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2007)
1. All'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>;

b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
5 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 8
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2008)
1. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3/2015)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 4 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3/2015)
1. All'articolo 19 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 9 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>;

b)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
10 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 11
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29/2018)
1.
Al comma 14 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 12
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 24/2019)
1.
Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.