Art. 1
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della
legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all'
articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.
Art. 7
Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della medesima legge.
In tal caso, l' intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.
L' intervento è, altresì, subordinato all' assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l' ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 8
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'
articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall'
articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991
Art. 16
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta
legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 17
In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.
Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 19
I benefici di cui al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002