LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 99
 (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)
1.
Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 ter
 (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)
1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>.