LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 96
 (Realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.
2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).
3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;
1.2) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
3) aree di notevole interesse culturale individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;
7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;
b) tutela dell'ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
c) tutela delle attività agricole:
1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;
2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.
4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati altresì:
a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;
c) la tipologia di impianto;
d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
e) la potenza complessiva dell'impianto;
f) le soluzioni progettuali proposte;
g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.
5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.
6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrovoltaico e agrovoltaico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva la localizzazione dell'impianto:
a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.
7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).