Art. 95
Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione alla necessità di riallocare a bilancio gli stanziamenti necessari all' esecuzione ed al completamento di opere acquedottistiche e fognarie per il cui finanziamento la Giunta regionale aveva espresso il proprio assentimento antecedentemente al 31 dicembre 1989, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 5.300 milioni.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990