LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 90
 (Concessione di beni silvo-pastorali)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.