Art. 9
(Servizio regionale per l'orientamento permanente)
1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti che vi operano, promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento e collabora con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'
articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale della persona. Nell'esercizio di tale funzione la Regione può avvalersi del supporto degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 8.
3. Nel sistema delle istituzioni scolastiche con insegnamento in lingua slovena, i servizi di cui al comma 2 sono erogati anche in lingua slovena.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.
4 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le circoscrizioni territoriali di riferimento in cui si articola il Servizio regionale per l'orientamento permanente.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
2Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020