Art. 9
(Centri di recupero di animali esotici)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici.
3.
Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università per controlli sanitari su animali esotici, ma non a fini sperimentali;
f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica;
g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici.
g bis) pregresse collaborazioni documentabili con associazioni che si occupano di animali esotici.
4.
La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità:
a) adeguamento e ampliamento delle strutture;
b) mantenimento degli animali, spese di gestione e interventi sanitari.
4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 13, lettera a), L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 13, lettera b), L. R. 6/2013
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 13, lettera c), L. R. 6/2013
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 16, lettera a), L. R. 45/2017
5Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 16, lettera b), L. R. 45/2017
6Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera c), L. R. 45/2017
7Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera d), L. R. 45/2017
8Parole soppresse alla lettera f) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera e), L. R. 45/2017
9Parole soppresse alla lettera g) del comma 3 da art. 9, comma 16, lettera f), L. R. 45/2017
10Lettera g bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 16, lettera g), L. R. 45/2017
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 4 da art. 9, comma 16, lettera h), L. R. 45/2017