Art. 9
(Ibridi produttori diretti)
2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.
3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
8Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 3/2024