LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 85
 
1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio degli affari finanziari;
b) Servizio del credito;
c) Servizio del patrimonio;
d) Servizio della gestione degli immobili;
e) Servizio del provveditorato.

2. Per l' esercizio in forma decentrata delle competenze relative al Servizio della gestione degli immobili e del Servizio del provveditorato la Direzione può avvalersi di unità organizzative stabili, di livello inferiore al Servizio, di cui all' articolo 29.
3. Presso la Direzione opera il Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.