Art. 81
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. - Categoria 1.4 - Sezione VI - viene istituito il capitolo 8634 (1.1.141.2.06.06) con la denominazione: << Spese, compensi, rimborsi e contributi a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Sul precitato capitolo 8634 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.