Art. 8
(Atti e informazioni di carattere generale)
1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all'articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all'articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell'articolo 3 in italiano e in friulano.
3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all'intera regione.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo secondo quanto previsto dal Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 159, depositata il 22 maggio 2009, l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 3.
2Comma 5 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019