Art. 8
L' insieme di azioni e interventi finalizzati ad uno specifico obiettivo sanitario, si definisce progetto - obiettivo.
Sono progetti - obiettivo del piano sanitario 1985-1987 i seguenti:
- tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva;
- tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- tutela socio - sanitaria degli handicappati e prevenzione dell' handicap;
- trattamento degli uremici cronici;
- tutela della salute dei tossicodipendenti e prevenzione degli stati di tossicodipendenza;
- diagnosi e cura oncologica;
- tutela della salute mentale;
- prevenzione delle malattie cardiovascolari.
La Giunta regionale entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge approva, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente piano, i contenuti dei progetti - obiettivo di cui al secondo comma, che costituiscono disposizioni di indirizzo e coordinamento per le Unità sanitarie locali nella definizione del piano attuativo di cui all' articolo 11.
Note:
1Con l' approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria cesseranno di avere applicazione le norme del presente articolo come previsto dall' articolo 9 della L.R. 41/93.
2Il progetto-obiettivo "Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' eta' evolutiva", previsto dal presente articolo ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3815 dell' 1.8.1985, viene integrato dall' articolo 10 della L.R. 49/93.