<<11.
Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal
comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005
, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'
articolo 3 della legge regionale 20/2005
, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139
(Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'
articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48
(Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'
articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.>>.