LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 78
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni), nonché il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni).
3. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera b), della legge regionale 34/2017, come modificato dall'articolo 75, che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui all'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.