Art. 77
Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.