Art. 74
1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata << Comitato culturale PRADIS >>, con sede in Comune di Clauzetto, un finanziamento per la costruzione di un edificio destinato a soddisfare finalità museali e turistico - culturali.
2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune di Clauzetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni ed a garantire, limitatamente alla parte museale, l' apertura al pubblico.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Per l' istruttoria della domanda, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.