Art. 74
L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.
L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.
I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del
secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Note:
1Articolo abrogato con i limiti previsti dall' articolo 22, primo comma, L.R. 1/87.
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/1989