<<Art. 89
(Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.>>.