Art. 7
Trasferimenti aggiuntivi ai Comuni
2. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza nonché di attività aventi rilevanza provinciale, viene assegnata ai Comuni capoluogo, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 4.000 milioni.
3. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, dei servizi pubblici e privati convenzionati nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale, per l' anno 1989, l' ulteriore somma di lire 2.500 milioni.
4. All' individuazione dei Comuni di cui al comma 3 si procede con deliberazione della Giunta regionale, contestualmente alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi ai Comuni suddetti con le modalità di cui all' articolo 66, commi 2 e 3, della citata
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.