LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  08/06/1979
Materia:
420.03 - Edilizia scolastica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonché di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere accertate e riconosciute con deliberazione della Giunta regionale.
Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 39/1980
2Secondo comma interpretato da art. 54, primo comma, L. R. 2/1982