Art. 69
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>>.
2.
Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l'anno 2007 e di 8.136.700 euro per l'anno 2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>> con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l'anno 2007 e di 3.145.500 euro per l'anno 2008;
b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario>> con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l'anno 2007 e di 4.991.200 euro per l'anno 2008.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'
articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.
4. All'onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
UPB | Capitolo / limite | Titolo / copertura | anno 2007 | anno 2008 |
3.3.340.2.103 | 2427 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 900.000,00 | 900.000,00 |
3.3.340.2.103 | 2428 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 900.000,00 | 900.000,00 |
11.6.330.2.3 | 2843 | Titolo II / fondi regionali | 325.500,00 | 325.500,00 |
11.6.330.1.950 | 3105 | Titolo I / fondi regionali | 95.790,00 | 95.790,00 |
11.6.330.1.950 | 3106 | Titolo I / fondi regionali | 334.800,00 | 334.800,00 |
11.6.330.2.133 | 3120 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 400.000,00 | 400.000,00 |
11.6.330.1.950 | 3156 | Titolo I / fondi regionali | 147.400,00 | 147.400,00 |
5.4.350.1.202 | 3908 | Titolo I / fondi regionali | 93.000,00 | 93.000,00 |
5.4.350.2.211 | 3938 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 232.500,00 | 0,00 |
5.5.350.2.217 | 4017 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 2.641.200,00 | 2.641.200,00 |
11.6.330.1.412 | 4274 | Titolo I / fondi regionali | 46.500,00 | 46.500,00 |
8.1.300.1.265 | 5029 | Titolo I / fondi regionali | 2.008.000,00 | 2.008.000,00 |
8.3.370.1.789 | 5300 | Titolo I / fondi regionali | 130.000,00 | 130.000,00 |
8.3.300.1.291 | 5346 | Titolo I / fondi regionali | 720.000,00 | 720.000,00 |
8.3.300.1.291 | 5440 | Titolo I / fondi regionali | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
8.4.300.1.310 | 5545 | Titolo I / fondi regionali | 400.000,00 | 400.000,00 |
8.7.300.2.327 | 6039 | Titolo II / fondi regionali | 450.000,00 | 450.000,00 |
8.7.300.1.321 | 6040 | Titolo I / fondi regionali | 500.000,00 | 500.000,00 |
8.7.300.2.327 | 6042 | Titolo II / ricorso al mercato finanziario | 150.000,00 | 150.000,00 |
8.7.300.1.321 | 6100 | Titolo I / fondi regionali | 135.000,00 | 135.000,00 |
8.7.300.2.327 | 6113 | Titolo II / fondi regionali | 300.000,00 | 200.000,00 |
8.7.300.1.321 | 6166 | Titolo I / fondi regionali | 180.000,00 | 180.000,00 |
8.6.300.1.1356 | 6168 | Titolo I / fondi regionali | 651.000,00 | 651.000,00 |
11.1.330.2.352 | 6298 | Titolo II / fondi regionali | 500.000,00 | 500.000,00 |
11.2.330.2.363 | 6310 | Titolo II / fondi regionali | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
11.5.330.1.375 | 6806 | Titolo I / fondi regionali | 500.000,00 | 500.000,00 |
11.5.330.1.375 | 6807 | Titolo I / fondi regionali | 60.000,00 | 60.000,00 |
11.5.330.1.367 | 6810 | Titolo I / fondi regionali | 65.000,00 | 65.000,00 |
11.3.330.1.371 | 6871 | Titolo I / fondi regionali | 50.000,00 | 50.000,00 |
11.5.330.2.442 | 6994 | Titolo II / fondi regionali | 170.000,00 | 170.000,00 |
11.8.330.2.514 | 1094/1 | Titolo II / fondi regionali | 250.000,00 | 250.000,00 |
11.1.330.2.352 | 6293/1 | Titolo II / fondi regionali | 0,00 | 250.000,00 |
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.
6.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) )UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'
articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale <<1.1.158.2.10.24>> è sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall'articolo 52 della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2006>>.
10. Per l'ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2006.
11. All'onere di 301.650,69 euro per l'anno 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB | Cap. | 2006 |
11.8.330.2.514 | 1094/limite 1 | - 250.000,00 |
11.1.330.2.350 | 6296/limite 2 | - 51.650,00 |
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.