Art. 68
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Albergo Savoia" da adibire a sedi di edifici municipali e di attività formative e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.
6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 138, comma 43, L. R. 13/1998