Art. 64
Istituzione di uno speciale fondo per rimpiazzo
di autobus del parco regionale di trasporto pubblico
locale distrutti per cause fortuite o dolose
Al fine di salvaguardare la consistenza del parco regionale autobus di trasporto pubblico locale l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire uno speciale fondo di garanzia, da utilizzare per il reintegro di autobus adibiti a trasporto pubblico locale di passeggeri, eventualmente distrutti da cause fortuite o dolose.
L' intervento regionale è ammesso per la parte di spesa di reintegro dei mezzi distrutti, o gravemente lesionati, non coperta dal valore del relitto e dall' assicurazione.
Possono beneficiare dei contributi del presente articolo le aziende pubbliche e private che dimostrino il possesso di polizza di assicurazione - relativa al veicolo lesionato, o distrutto - con copertura estesa alla clausola << distruzione >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.