Art. 6
(Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e agli enti locali, in forma singola o associata, per la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua italiana;
b) la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali;
c) l'attività di mediazione linguistica e culturale;
d) la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il dialogo con le famiglie;
e) la formazione, l'educazione interculturale e la conoscenza del fenomeno migratorio, da parte dei dirigenti, dei docenti e del personale non docente;
f)
( ABROGATA )
g) l'introduzione e la conoscenza delle lingue e delle culture di origine delle persone straniere immigrate;
h) la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;
i) progetti finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e per contrastare la dispersione scolastica.
3.
L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 117/2017
e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023