Art. 6
Per le finalità previste dall'
articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal
secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall'
articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 150.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall'
articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 200.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Per le finalità previste dall'
art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 750.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2012.
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della
legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.
Per le finalità previste dal
Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 700.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla
legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 400.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dall'
articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 500.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 100.000.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.