Art. 55
I benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.
Note:
1Articolo sostituito da art. 50, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
5Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 35, comma 1, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 1, L. R. 9/1994
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 40/1996
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002