LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 54
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

c)
al comma 39 le parole <<, nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

d)
al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

e)
il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>;

f)
la lettera e) del comma 72 è sostituita dalla seguente:
<<e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

g)
al comma 75 le parole <<secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del>> e la parola <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

h)
all'alinea del comma 76 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa e>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 2, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.