Art. 54
In caso di decesso del richiedente i benefici del
Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al << de cuius >>, potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 28, L. R. 26/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 26/1988
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 68, comma 1, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000