Art. 51
(Programma di metanizzazione della zona montana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.
1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori.
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
3Parole soppresse al comma 1 bis da art. 18, comma 10, L. R. 25/1999
4Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 18, comma 23, L. R. 13/2002