Art. 5.1
(Ulteriori misure a sostegno dei soggetti danneggiati da COVID-19)
1. L'Amministrazione regionale, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere incentivi a favore dei soggetti che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell'ultimo trimestre dell'anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell'attività.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati con le modalità di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 1 ter.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, in particolare, sono determinati i beneficiari, i criteri, le tipologie di incentivo e le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui all'articolo 5, comma 1 ter.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2020